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Regolamento Interno

Ultimo Aggiornamento 01 Marzo 2025

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Premesse Generali

Il presente Regolamento identifica le regole Ispirate ai principi di etica medica che disciplinano l’esercizio professionale dei medici specialisti e degli altri operatori sanitari operanti presso il poliambulatorio che ha sede presso la struttura Centro Polispecialistico Giovanni Paolo I srl d’ora in poi denominata “Struttura”, nonché i reciproci obblighi tra la Struttura stessa ed il Medico che presso di questa svolge la propria attività professionale.

Il presente Regolamento interno è stato redatto dalla Direzione Aziendale e dalla Direzione Sanitaria, che ne cura anche l’aggiornamento, nel rispetto delle leggi vigenti e del Codice di deontologia medica (FNOMCeO 2014 aggiornato al 2017), la cui accettazione dovrà essere effettuata da ogni singolo professionista operante nella Struttura all’atto della firma del contratto di collaborazione.

È cura della Direzione Sanitaria comunicare a tutti gli interessati eventuali revisioni e/o nuove edizioni dei documenti aziendali. Si ricorda che tutta la documentazione aziendale condivisa con gli operatori è e resta di proprietà della Struttura, pertanto ne è vietata la distribuzione non autorizzata così come la sua riproduzione anche parziale.

PREMESSO CHE

La Struttura è autorizzata all’attività di Poliambulatorio con nomina del Direttore Sanitario nella persona del Dr. Catalano Antonino.

  • Presso detto Poliambulatorio vengono esercitate attività Medico specialistiche e di diagnostica strumentale, autorizzate dalle autorità competenti, da parte di Medici chirurghi specialisti nelle rispettive branche, in possesso dei titoli professionali e dei requisiti richiesti dall’ordinamento vigente ed iscritti in una delle sezioni provinciali dell’Ordini dei Medici;

  • I Medici operanti nella Struttura si impegnano formalmente al rispetto integrale e senza riserve del presente regolamento;

PRINCIPI FONDAMENTALI - RISPETTO DEL PAZIENTE COME SOGGETTO DEL DIRITTO INALIENABILE ALLA SALUTE

Accogliendo le raccomandazioni formulate dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Unione Europea, la salute dell’individuo viene considerata come un diritto costituzionale ed universale, ed è pertanto informata a questo principio l’organizzazione della propria attività. Come espressamente indicato nel Codice di deontologia medica (FNOMCeO 2014), il rapporto con gli utenti deve essere sempre “in armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e civili di sussidiarietà, ed impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva”. Tali principi dovranno regolare “anche i comportamenti assunti al di fuori dell’esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione”.

Nel ribadire che “il medico deve conoscere e rispettare il Codice e gli indirizzi applicativi allegati”, nell’ambito del rapporto tra il medico ed il paziente/utente, particolare rilevanza assumono i sotto indicati articoli del Codice stesso, ed ai quali si rimanda:

Art.3 Doveri generali e competenze del medico
Art.6 Qualità professionale e gestionale
Art. 7 Status professionale
Art. 8 Dovere di intervento
Art. 10 Segreto professionale
Art. 11 Riservatezza dei dati personali
Art. 12 Trattamento dei dati sensibili
Art. 13 Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
Art. 14 Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure

Il Medico è tenuto al rispetto del Codice di deontologia medica.

RAPPORTI CON LA STRUTTURA E REQUISITI PROFESSIONALI

I rapporti economici tra il Medico e la Struttura sono regolati da apposito contratto sottoscritto in duplice copia dal Medico e dal Rappresentante Legale della Struttura presso la quale il Medico svolge la propria attività professionale. Il presente regolamento è espressamente richiamato nel contratto stesso.

È fatto divieto di instaurare con i pazienti rapporti economici correlati all’attività svolta presso la Struttura. Tutti i rapporti economici con i pazienti sono di esclusiva pertinenza dei settori amministrativi a ciò deputati.

Presso la Struttura vengono esercitate le attività autorizzate dalle autorità competenti, da parte di Medici specialisti in possesso dei titoli professionali e dei requisiti richiesti dall’ordinamento vigente. Pertanto, anche al fine di poter ottemperare a tutte le eventuali verifiche da parte delle Autorità preposte, il Medico alla firma del contratto deve risultare iscritto ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi, e dichiarare espressamente di essere abilitato alla professione medica in Italia secondo le disposizioni vigenti e di non avere procedimenti disciplinari o giudiziari in corso in relazione a detta abilitazione o all’esercizio dell’attività specialistica indicata nel contratto.

Sempre in sede di firma del contratto Il Medico dichiara inoltre di non trovarsi nella condizione di “incompatibilità” prevista dalle normative vigenti per attività lavorative svolte per conto del SSN e di aver inoltre stipulato polizza assicurativa professionale. Il Medico inoltre si impegna a comunicare alla Struttura l’insorgere di eventuali provvedimenti disciplinari disposti dalle competenti Autorità o il venir meno del requisito di incompatibilità.

Detta comunicazione dovrà avvenire tramite PEC non appena il Medico ne venga a conoscenza. Il Medico, nell’esercizio dell’attività professionale, è tenuto ad indossare il camice, e deve esibire un cartellino nominativo (badge) nel quale sono riportate le generalità e la qualifica professionale.

Il Medico deve fornire alla segreteria della Struttura i recapiti dove, in caso di necessità, è possibile essere rintracciato tempestivamente e/o ricevere comunicazioni. Il rispetto degli impegni presi, con l’utenza e con la Struttura, fanno parte degli obblighi contrattuali che il Medico contrae con la Struttura stessa.

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il Medico si impegna a garantire lo svolgimento regolare e completo delle prestazioni concordate evitando interruzioni e sospensioni non motivate da cause di forza maggiore; in particolare dovrà essere evitato lo spostamento in altra data di appuntamenti già stabiliti.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il Medico dichiara in sede di firma del contratto di essere in regola con l’acquisizione dei crediti ECM e si impegna a perseguire un aggiornamento costante ed una formazione continua in medicina secondo quanto stabilito negli accordi della Conferenza Stato Regioni.

INCOMPATIBILITÀ

la Struttura è autorizzata dal SSR. Il Medico, che ha già rilasciato dichiarazione di insussistenza di incompatibilità in sede di firma del contratto, si impegna ad avvisare immediatamente la Direzione Sanitaria del venir meno di questa condizione.

REDAZIONE, CONSEGNA ED ARCHIVIAZIONE DI REFERTI E PRESCRIZIONI

La Struttura mette a disposizione del Medico un programma software dedicato alla gestione ed archiviazione dei dati sanitari dei pazienti del poliambulatorio. Tenendo conto degli obblighi sanciti dal “Decreto Gelli” il Medico è tenuto alla corretta, esaustiva e trasparente compilazione del resoconto clinico.

La Direzione sanitaria, per le sue funzioni istituzionali, può accedere al database informatico dei dati sanitari dei pazienti di cui ha la responsabilità di vigilanza e cura (DCA 13/2011 2.24).

I referti, le prescrizioni e tutti gli atti di rilevanza medico-legale rilasciati ai pazienti, relativi a prestazioni effettuate nella Struttura, devono essere esclusivamente redatti su carta intestata della Struttura, indicando in calce il nominativo ed il relativo titolo di chi lo ha redatto e da questo debitamente firmato. La Struttura invita fortemente il Medico a produrre a favore del paziente una relazione con l’esito della visita eseguita.

DIREZIONE SANITARIA

Tra le altre sono affidate al Direttore Sanitario le attività di indirizzo e coordinamento, di vigilanza, operative di supporto ed istruttorie del poliambulatorio che ha sede presso la Struttura, si fa espresso riferimento a riguardo all’ Allegato C del DCA U0008 del 10/02/2011 e S.M.I. (Versione 3.3 – 15.01.2018- Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività…..).


Tutte le attività sanitarie esercitate, fatte salve le responsabilità professionali individuali e dei responsabili delle branche specialistiche, ricadono nel loro complesso sotto la responsabilità del Direttore Sanitario. In particolare, il Direttore Sanitario è tenuto a verificare l’idoneità professionale di tutti gli operatori sanitari che vi esercitano la loro attività.

Il Medico si impegna ad esercitare la propria attività professionale nel rispetto dei limiti imposti dal decreto autorizzativo della Struttura, pertanto non effettuerà prestazioni che per la loro invasività o possibilità di insorgenza di eventi avversi o per la necessità di ausili strumentali non presenti possano comportare un rischio per il paziente. In particolare, si asterrà da effettuare atti chirurgici o diagnostici che esulino da quanto indicato dalla normativa vigente ( Delibera 447 della Regione Lazio ).

UTILIZZO DEI SUPPORTI INFORMATICI E TELEFONICI

La Struttura mette a disposizione del Medico supporti informatici sia per la gestione della documentazione sanitaria che per eventuali altri usi professionali. È fatto divieto utilizzare i sistemi telematici aziendali per fini diversi da quelli lavorativi, programmi informatici non forniti dalla Società, connessioni internet a siti web non autorizzati e non pertinenti le attività lavorative (inclusi social network), invio di messaggi personali, conservazione di files privati. In particolare, è vietato l’utilizzo di memorie mobili di proprietà del Medico e di provenienza esterna alla Struttura.

Per ciò che concerne l’utilizzo degli apparati informatici, ivi compresa la messaggeria elettronica e le connessioni telematiche tramite browser (web), si fa riferimento alle disposizioni in merito contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) Regolamento UE n.679/2016

CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

Il Medico qualora riscontri, nell’esercizio dell’attività presso la Struttura, un qualsiasi malfunzionamento della strumentazione in uso, deve comunicarlo tempestivamente per iscritto al Direttore Sanitario.

È responsabilità del Direttore Sanitario segnalare immediatamente e in modo appropriato il divieto all’uso della strumentazione non funzionante; nello stesso tempo deve comunicare alla Direzione aziendale la necessità di un intervento per il ripristino del corretto funzionamento o di una sua sostituzione.

Solo dopo l’avvenuto ripristino del corretto funzionamento, il Direttore sanitario potrà autorizzarne l’uso.

Il Medico è responsabile dell’utilizzo della strumentazione, eventuali danni provocati da un uso non corretto delle apparecchiature o da negligenza ricade sotto la responsabilità del Medico.

USO E CONSERVAZIONI DEI FARMACI, PREVENZIONE EVENTI AVVERSI E PRIMO SOCCORSO

La Direzione sanitaria ha stabilito che presso la Struttura siano presenti farmaci per emergenze sanitarie, inoltre è presente il materiale di primo soccorso previsto dal D.M. 388/2003 allegato 1.


La Direzione sanitaria ha comunicato al Medico tipologia e luogo di conservazione dei medesimi, essa verifica periodicamente la disponibilità del materiale, dei farmaci e la loro scadenza.

Nel caso che il Medico ritenga, in ragione della sua qualifica, attività o esperienza professionale, che debbano essere presenti ulteriori prodotti farmacologici di primo soccorso o necessari alla sua attività professionale ne richiede per iscritto alla Direzione sanitaria l’autorizzazione all’acquisizione ed utilizzo. Ciò è esteso anche ai dispositivi medici di qualunque natura.

Il Medico deve assicurarsi prima dell’inizio dell’attività lavorativa della presenza e disponibilità dei suddetti medicinali e dispositivi da lui ritenuti necessari. Di detti prodotti il Medico è responsabile della tenuta e della verifica periodica, parimenti è sua cura e responsabilità la gestione dei campioni gratuiti eventualmente ricevuti da informatori farmaceutici.

Ogni Medico presente nella Struttura, qualora se ne appalesi la necessità, deve rendersi disponibile all’esecuzione delle procedure necessarie al primo soccorso.

RAPPORTO CON GLI UTENTI

Nello svolgimento della propria attività professionale presso la Struttura il Medico agisce con cortesia e disponibilità nei confronti dell’utente evitando atteggiamenti impropri sia da un punto di vista professionale sia umano. In particolare, l’attenzione al paziente fragile (vedi apposito paragrafo), il rispetto degli appuntamenti, la puntualità e la disponibilità umana sono elementi che la Struttura ritiene imprescindibili nel rapporto con l’utenza.

Pertanto:

Il Medico s’impegna a rispettare la data prevista degli appuntamenti e gli orari stabiliti per lo svolgimento delle proprie attività ambulatoriale, evitando di creare disservizi e inutili attese ai pazienti;


Il tempo di attesa del paziente dovrà essere il minimo necessario ad eseguire tutte le procedure necessarie per erogare le prestazioni sanitarie richieste in assoluta sicurezza, evitando inutili attese;


Dovranno essere scrupolosamente rispettate tutte le normative vigenti sulla riservatezza ed il trattamento dei dati sensibili (vedi apposito paragrafo). Più in generale, l’intero rapporto con il paziente/utente/cliente sarà considerato sotto vincolo del segreto professionale.

 

Il Medico si impegna ad esercitare la propria attività professionale rispettando i limiti imposti dal decreto autorizzativo della Struttura richiamato in premessa, pertanto non dovranno effettuarsi prestazioni che per la loro invasività o possibilità di insorgenza di eventi avversi o per la necessità di ausili strumentali non presenti possano comportare un rischio per il paziente.


Saranno fornite in anticipo descrizioni chiare per gli esami che richiedono manovre che possono essere percepite come sgradevoli e/o invasive; inoltre, dove richiesto, il Medico che si appresta ad eseguire tali manovre, dovrà acquisire un esplicito consenso informato sottoscritto dal paziente (vedi apposito paragrafo);


Non dovrà essere mai ritenuto concluso l’impegno nella prevenzione del rischio clinico e nell’offrire standard di prestazioni sempre più elevati per una migliore soddisfazione del paziente;

PAZIENTE FRAGILE

Nello svolgimento della propria attività il Medico dovrà prestare particolare attenzione al “paziente fragile”, sia che si trovi in condizioni di fragilità sociale, intesa non solo come uno stato di privazione economica e mancanza di risorse materiali, ma anche, a prescindere dalle condizioni economiche, un possibile stato di disagio, isolamento e disadattamento che comportino esclusione sociale, sia in condizioni di fragilità biologica, intesa non solo come “complessità clinica”, ma anche come ridotta resistenza funzionale ed agli stress, provocata dal declino cumulativo dei sistemi fisiologici, condizione frequente, ma non esclusiva, dei soggetti più anziani. In tali condizioni dovrà essere allertata tempestivamente la Direzione Sanitaria per attivare tutte quelle forme di interazione e supporto che, oltre all’intervento Medico, la Struttura può offrire.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DEI DATI SENSIBILI DEI PAZIENTI

La Struttura in ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) Regolamento UE n.679/2016 ha messo in atto misura fisiche, logiche ed organizzative al fine di garantire un uso autorizzato e lecito dei dati personali e sensibili e la loro corretta conservazione. A tal fine viene espressamente rilasciato a tutti gli utenti una informativa ai sensi del GDPR e richiesto il consenso al trattamento dei dati.

Il Medico garantisce, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti, il diritto dell’utente alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali e sensibili che lo riguardano impegnandosi al rispetto del GDPR.

La Struttura, titolare del trattamento dei dati, nomina il Medico come incaricato del trattamento dei dati. Il Medico pertanto è consapevole di essere colui che tratta dati personali e sensibili per conto del titolare del trattamento ai sensi dell’art.4 del GDPR.

CONSENSO INFORMATO (Legge n 219 del 22 dicembre 2017)

La legge “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.” (art.1)

La legge è fondata sul principio che un intervento Medico non può considerarsi lecito se prima il paziente non ha ricevuto dai medici le informazioni riguardanti la sua patologia e i trattamenti a cui sarà sottoposto e non ha dato il suo consenso libero e consapevole alle cure.

Non si tratta solo di assenso all’intervento Medico ma di un consenso che necessita di un’adeguata informazione, la quale deve comprendere anche l’indicazione di eventuali alternative terapeutiche e del rischio di possibili complicanze.

“È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato – omissis – In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.” (art.2)

“Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo alle possibili completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo…….. ai benefici e ai rischi alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto.”

“Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece”

“Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.” (art.3)

“Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, e’ documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.” (art. 4)

Nel caso di un minore, il consenso deve essere ricevuto dai genitori o comunque dagli esercenti la responsabilità, ma deve comunque ritenersi indispensabile un coinvolgimento effettivo del minore, specie se questi, in concreto, è maturo e in grado di comprendere la portata del percorso terapeutico che gli viene proposto e le conseguenze di un suo assenso o di un suo rifiuto alle cure.

“Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del personale.”

Alla luce di quanto richiesto dalla legge il Medico si impegna formalmente all’acquisizione dei consensi informati secondo quanto sopra riportato; potendo il consenso essere rilasciato sia verbalmente che in forma scritta si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme cogenti e dal codice di deontologia per individuare le condizioni in cui il consenso deve obbligatoriamente essere in forma scritta. In questo caso il Medico potrà utilizzare la modulistica già predisposta modificandola, implementandola e aggiornandola in ragione dell’evoluzione scientifica.

Una volta acquisito, se in forma scritta, Il documento dovrà essere consegnato alla segreteria della Struttura che ne provvederà all’archiviazione. Una copia del documento dovrà essere consegnata al paziente.

Applicazione della legge 8 marzo 2017 n.24 (“legge Gelli”) “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Si rimanda ad una lettura completa della legge in quanto questa, nel ricercare un diverso equilibrio nel rapporto tra il Medico ed i pazienti, riforma la responsabilità professionale dei medici ed ha risvolti sia in ambito civile che penale. Vengono di seguito richiamati articoli fondamentali per l’attività sanitaria nella Struttura.

Come riportato dall’art. 4 trasparenza dei dati (“Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali”) La Direzione Sanitaria della Struttura, in caso di richiesta di accesso da parte degli aventi diritto, deve fornire entro i successivi 7 giorni la documentazione sanitaria del paziente, preferibilmente in formato elettronico.

Pertanto il Medico che opera presso la Struttura è tenuto, per ognuno dei pazienti visitati, alla compilazione di un resoconto clinico che contenga una corretta, fedele, esaustiva ed aggiornata documentazione sanitaria dei pazienti visitati, completa delle valutazioni cliniche eseguite, delle indagini richieste con il relativo esito, delle indicazioni prognostiche emesse, delle prescrizioni terapeutiche.

In riferimento agli articoli 5 e 6 il Medico è obbligato al rispetto delle linee guida secondo le buone pratiche clinico-assistenziali al fine di una corretta gestione e contenimento del rischio clinico e degli eventi avversi.

L’articolo 1 della sopracitata Legge qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e precisa che essa si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative.

Le attività di prevenzione del rischio, alla cui realizzazione concorrono tutti gli operatori, sono messe in atto dalle strutture sanitarie sia pubbliche che private.


Il Medico operante nella Struttura è pertanto obbligato ad attenersi a tale principio e si impegna ad avere adeguata copertura assicurativa professionale per la responsabilità civile verso terzi che come da decreto del Ministero dello sviluppo economico, dovrà rispettare i requisiti predeterminati, tra i quali copertura assicurativa per colpa grave (art. 10 comma 3). Copia delle quietanze dovrà essere rilascia alla Direzione Sanitaria della Struttura.

DECRETO LEGISLATIVO 231/01

La Struttura ha adottato un modello organizzativo conforme al D.Leg 231/01 ed un conseguente codice etico. Il Medico si impegna al rispetto di detto codice etico e di quanto previsto nel D.Leg 231/01 e successive modificazioni e conferma, come da precedente dichiarazione, che non sono presenti rapporti di parentela con dipendenti della PA aventi rapporti diretti con la Struttura.

Il Medico si impegna ad informare immediatamente la Direzione sanitaria qualora vi fossero cambiamenti a riguardo.

NON OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La non osservanza del presente regolamento comporterà obbligatoriamente l’interruzione di qualunque rapporto lavorativo tra la Struttura ed il Medico.

ATTENZIONE: Le informazioni presenti in questa pagina possono subire variazioni. Il documento aggiornato e a cui fare riferimento è sempre disponibile presso la Nostra segreteria.